267 Allegato A Lecce per la difesa della Sicurezza Pubblica e dell’ordine nello Stato del 2 Acosto 1921 Art. 1. — Come delitto in relazione al Codice Penale si considerano queste azioni : 1) scritto, pubblicazione, stampa e diffusione di libri, gior-nali, placcati o avvisi con i quali si miri ad agire con la violenza contro le Autorità Statali previste dalla Costituzione o in generale si minacci la pace pubblica o si metta in pericolo l’ordine pubblico. Ciò vale, sia per ogni propaganda scritta o verbale comunista o anarchica, sia per quella che miri a persuadere altri che necessiti cambiare l’ordine politico ed economico dello Stato con azione delittuosa, con la violenza o con qualsiasi metodo terroristico; T) l'organizzazione, l’aiuto o la fondazione da parte di un membro di qualche organizzazione con la quale si abbia per scopo la propaganda del ComuniSmo, dell’Anarchismo, del terrorismo o di ima Associazione che miri all’attacco illegale e antiparlamentare del potere come in genere quella di cui si tratta nel passo precedente; 3) la cessione in affitto o sotto qualsiasi aspetto di edifici o di locali per la riunione di persone, il cui scopo è la preparazione o il lavoro per la realizzazione di alcunché di dò che è esposto nei due numeri precedenti, se coltri il quale ha affittato l'edificio o il locale, sapeva a che cosa sarebbero quelli serviti; 4) l’organizzazione, l’associazione o la propaganda con la quale si mira a provocare la guerra civile, la confusione o la insoddisfazione presso i soldati o tendente a far sì che i cittadini o i soldati non rispondano ai propri doveri militari e a disperdere ed a rendere difficile o a limitare la produzione, la riparazione e il trasporto dei materiali militari o il rifornimento del-l’Esercito nelle sue necessità, come in generale ogni propagan-