283 di compiere il proprio servizio allo scopo di scioperare, saranno puniti con la prigione, ma i più baldanzosi caporioni anche pecuniariamente fino a 10.000 dinari. Art. 14. — Le persone le quali tentano d’indurre altre persone a non lavorare, saranno punite con la prigione fino a 6 mesi, se la loro opera non lia di mira qualche azione criminosa più grave. Se siffatte persone, su invito dell’Autorità, non si disperdono dal posto, ove si sono radunate senza permesso, saranno punite con la prigione fino ad un anno e con una multa fino a 3.000 dinari. Art. 15. — Chi in pubbliche riunioni in località aperte o chiuse e in genere ovunque, porti o esponga alcuni distintivi, bandiere, inscrizioni come regno di invito e di sovvertimento allo scopo di creare un indirizzo pubblico che dimostri la necessità di cambiare l’attuale vero ordine con altro, per via di sommossa, con la rovina della proprietà privata e oon l’annientamento della pace pubblica, sarà punito con la prigione al minimo di un anno o con il pagamento di 50.000 dinari o ad ambedue le pene. Art. 16. — La sola partecipazione alle manifestazioni contemplate negli articoli precedenti contro le Autorità Statali organizzate, sarà punita con la prigione fino ad un anno o con il pagamento di 3.000 dinari o con ambedue le pene. Art. 14. — L’Autorità competente ha proibito qualsiasi manifestazione contro il potere governativo o altrimenti qualsiasi altra manifestazione ostile agli interessi dello Stato, tutti i partecipanti che all’invito dell’Autorità subito non si disperdono, saranno puniti con la prigione al minimo di un anno, ma i capi e coloro che persuadono a che la manifestazione non si sciolga, anche al pagamento di 5.000 dinari. L’Autorità amministrativa statale, quando assoda che vi è qualche associazione (organizzazione sindacale od altra) che ha cambiato il suo scopo permesso dalla legge e ne ha iniziato uno segreto o palese che ri riferisce ad altre agitazioni o azioni non