274 Allegato B Lecce sul Potere Reale e sulla Amministrazione suprema dello Stato NOI ALESSANDRO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, prescriviamo e promulghiamo: La legge sul Potere Reale e sulla Amministrazione Suprema dello Stato. Art. 1. — Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni è una monarchia ereditaria. Art. 2. — Al Re competono tutti i poteri sul territorio. Il Re fa e promulga le leggi, nomina i funzionari dello Stato e i funzionari militari (gli Ufficiali); il Re comanda le forze armate; egli conferisce Ordini e le altre Decorazioni. Art. 3. — Il Re concede l’amnistia per i delitti. L’amnistia può essere data prima dell’inizio del procedimento penale, lungo il corso del procedimento e dopo la pronunciazione della sentenza. Il Re concede la grazia. Egli può cancellare la pena sancita, diminuirla o mitigarla. Art. 4. — Il Re rappresenta lo Stato in tutti i suoi rapporti con gli Stati Esteri. Art. 5. — Il Re ed il Principe Ereditario sono maggiorenni quando raggiungono i 18 anni. Art. 6. — H Re è persona irresponsabile. Di nulla si può rendere responsabile il Re, nè il Re può essere accusato.