82 tichiamo che senza il voto favorevole dei Mussulmani la Costituzione non sarebbe stata approvata, perchè sarebbe mancata la maggioranza dei voti alla Skupstina: ciò che dimostra che non tanto il criterio dell’equità guidava il legislatore nel compilare l’articolo 109 che esamineremo, quanto, invece, un criterio essenzialmente di interesse politico immediato, cioè aver campo di contemperare in linea generale il principio del « divide et impera » con il principio de « do ut des »). I Musulmani che sono una parte notevolissima della popolazione dipendono, se della Bosnia dal Reis-Ulema. se della Macedonia dal Gran Mufti di Belgrado, mentre se sono del Montenegro dallo Stari-Bar. Da queste supreme autorità, specie di consiglio supremo, dipendono i Mufti di dipartimento e di circondario, i quali sono contemporaneamente giudici sceriati (1) cui vennero affidate, a norma dell’art. 109 dello Statuto, ecco il punto importante. non solo le questioni matrimoniali, ma anche gli affari famigliari ed ereditari dei Maomettani. Concludendo la classe dirigente serba grecoortodossa con l'art. 12 e 16 dello Statuto vorrebbe aver risolto il problema religioso a fondo. È evidente però che l'ortodossia non si senta, oggi, che è entrata a far parte di un più grande Stato, di per- di Scoia, legte di diritto arile e conl«npotan«an»ff»te rfJi-rlc» d«i Mnralmani improntata ai principi del Conno.