279 dell’Esencito nelle sue necessità, come in generale ogni propaganda contro i Regolamenti militari, come ogni preparativo, tentativo o ogni esecuzione che miri allo scopo di rovinare o di distruggere oggetti, i quali servano alle pubbliche comunicazioni, alle istallazioni pubbliche ed allo pubbliche necessità; 5) la creazione di rapporti con qualsiasi personalità o oon qualsiasi società all’estero allo scopo di ricevere aiuto per la preparazione della rivoluzione o per il cambiamento violento dell’at. tuale condizione politica nel territorio o di tutto quanto è previsto nei passi precedenti, come anche ogni aiuto di qualsiasi giornale o società straniera da parte di qualsiasi dal territorio del nostro Regno, quando questa persona o società operi contro l’ordinamento, l’ordine e la pace pubblica del nostro Stato. 6) la produzione e l’incetta di armi, di ordigni, di apparecchi ed esplosivi a causa di qualcuno degli scopi suaccennati, come pure ogni occultamento di codesti oggetti; 7) la preparazione, il tentativo o il compimento dell’uccisione di qualche organo del Governo o di una personalità politica. Art. 2. — Chi commette qualcuna delle azioni colpevoli sopra esposte nell’art. 1 di questa legge, viene condannato a morte od ai lavori forzati fino a 20 anni. Gli oggetti dell’azione criminale vengono confiscati. Coloro che sanno che si preparano i delitti esposti all’art. 1 e non avvertono in tempo l’Autorità statale su ciò, vengono condannati fino a 20 anni. Allo scopo di una più celere e semplice disamina della colpa è permesso all’Autorità incaricata di svolgere la discussione anche di notte, se necessita questa esigenza. Art. 3. — Come quelle associazioni e partiti politici con lo scopo previsto nell’art. 1 di questa legge, cosi anche si proibiscono e si sciolgono tutte le associazioni e i partiti politici, che svolgono la propaganda sobilla tri ce verso altri, allo scopo di cambiare l’ordine vigente nello Stato. Ugualmente sono proibiti e sciolti tutti i partiti politici che portano nocumento alla unione della Nazione.