293 Presso il Tribunale di Stato per la sicurezza dello Stato è collocato il Pubblico accusatore (Pubblico Ministero). Per la competenza del lavoro al Pubblico accusatore spetta l’opera inquisitoria di ricerca per le azioni criminose contemplate nell’art. 1° come anche l’elevazione dell’accusa e la sua presentazione nel pubblico dibattito. D Re nomina il Pubblico accusatore su proposta del Ministro di Giustizia. Art. 3. — Le disposizioni di procedura penale per la Croazia e Slavonia seguiranno la procedura di questa legge. Il Ministro di Giustizia è obbligato a ordinare con disposizioni i necessari cambiamenti di cotesta procedura. Contro le conclusioni del Tribunale di Stato per la difesa dello Stato non si hanno ulteriori ricorsi. Art. 4. — L’accusatore di Stato (del Tribunale di Stato per la difesa dello Stato) può cedere la direzione dell’inchiesta all’accusatore di Stato e relativamente al Tribunale che, altrimenti, fosse perciò competente; ma il Tribunale di Stato, può a sua volta, su proposta dell’accusatore di Stato, cedere la direzione inquisitoria al Tribunale che altrimenti sarebbe competente. Ugualmente il Tribunale di Stato, su proposta del Pubblico accusatore, può cedere le istruttorie per una delle azioni delittuose che altrimenti le sarebbero di competenza secondo la procedura penale ordinaria. Tutti i Tribunali e tutte le rimanenti autorità amministrative e statali sono obbligate a dare aiuto al Tribunale di Stato per la difesa dello Stato e al Pubblico accusatore di questo Tribunale. Art. 5. — Le disposizioni di questa legge fanno fede anche per le azioni delittuose compiute prima della sua entrata in vigore, se per queste azioni non si è ancora pronunciata la sentenza del Tribunale di Prima Istanza. Tutte le disposizioni della legge penale e della procedura criminale in quanto siano contrarie alle prescrizioni di questa legge cessano di avere vigore.