288 Art. 9. — 1] redattore del giornale o del periodico ha il dovere, senza condizioni, di ricevere e di stampare nel numero prescritto del giornale o del periodico ogni rettifica che a lui stabilisca l’Autorità sui fatti riportati sul 6uo giornale. Art. 10. — L’Art. 28 sulla Stampa si cambia e dice: Il redattore si libera dal dovere di stampare le rettifiche in questi casi : 1) se la rettifica non è sottoscritta o non la sottoscrisse quella persona fisica o morale di cui si fa il nome nello scritto menzionato; 2) se la rettifica cui si riferisce la persona interessata è due volte maggiore di quella che si vuole rettificare; 3) se la rettifica contiene qualche azione criminosa o è scritta in forma non corretta ; 4) se la rettifica è scritta in lingua diversa da quella dello scritto che si vuole rettificare; 5) se sono trascorse sei settimane dal giorno che lo scritto fu pubblicato. Art. 11. — L’art. 33 sulla Stampa si cambia e dice: Per le azioni delittuose fatte a mezzo della stampa sono responsabili insieme: lo scrittore, i] redattore, l’editore, lo stampatore ed il diffusore di fronte alle disposizioni del Codice penale e della legge per la difesa della sicurezza pubblica e dell’ordine nello Stato in relazione alle disposizioni delle leggi sulla Stampa. Le disposizioni degli Articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 della legge sulla Stampa decadono in quanto sono in contrasto con questo Articolo. Art. 12. — L’Art. 72 della legge è abrogato. Art. 13. — Se le punizioni per le azioni criminose previste dalla parte ottava della legge sulla Stampa sono più miti delle punizioni che per queste azioni prevede il Codice penale e la legge per la difesa dello Stato, queste azioni saranno punite dal Codice penale e dalla « Legge per la difesa della sicurezza pubblica e del. l’ordine nello Stato ».