95 esercitato unitamente dal Re e dalla Assemblea Nazionale. L’articolo 47 a sua volta sancisce che il potere esecutivo appartiene al Re che lo esercita attraverso i suoi Ministri responsabili secondo le prescrizioni della Costituzione; mentre per l’articolo 48 il potere giudiziario è esercitato dai tribunali e le loro sentenze hanno valore esecutivo in nome del Re e in base alle leggi. Da ciò si vede che, non solo l’articolo 109 dichiara espressamente che i tribunali sono indipendenti nel giudicare, la Costituzione di San Vito, aveva creduto di rendere alta questa importantissima funzione, trattandone in un articolo a parte e mettendo in particolare rilievo la sua assoluta indi-pendenza dagli altri poteri dello Stato. A) Il potere esecutivo. Il potere esecutivo (1) appartiene al Re die lo esercita per mezzo dei suoi Ministri responsabili. Parleremo quindi del Re, di cui si tratta nei capi- ti' Quello die però noi chiamiamo potere esecutivo, il testo della Costituzione chiama impropria mente « Upravna Vl*»t » che significa « potere amministrativo >; certo potere amministrativo in sen«o ampio. Natnralraente «la noi I sin mi ni «Irati vo I ha un significato molto più ristretto. Nella Costituzione invece del 1903 si parla in forma molto più esatta di un potere esecutivo t izvrsna Vlast a termine che ha un significato più ristretto, ma più proprio.