269 Art. 4. — Quando in qualche Comune « Distretto necessita l’Esercito in seguito alla minaccia della sicurezza, allora la popò. lazione di codesto Comune, relativamente Distretto, sarà in dovere con i suoi mezzi, ogni casa secondo la sua situazione economica, di mantenere l’Esercito e di provvedere ad esso. L'Autorità Municipale compie la raccolta delle quietanze necessarie sotto l’amministrazione ed il controllo delle autorità statali politiche e le consegna, ordinate nel loro completo ammontare ed in tempo, all’autorità militare. Anche le altre spese che lo Stato avesse fatto in seguito a queste necessità dell’Esercito cadono sulla popolazione, ma se l’ordine in breve ritorna, la popolazione si libera dal pagamento dell’indennizzo di tali spese ed esse cadono a carico delle Casse dello Stato, come anche la popolazione riceve indietro ciò che ha dato per l’Esercito. Coloro, che a causa delle azioni per le quali è stata provocata la necessità dell’Esercito, sono stati condannati ad una pena, sa* ranno in obbligo d’indennizzare alla popolazione ed allo Stato le spese fatte per l’impiego dell’Esercito. Art. 5. — Per le esigenze del Ministro degli affari interni, il Ministro della Guerra e Marina darà l’approvazione relativa al numero dei soldati necessario che passeranno in servizio presso la gendarmeria e là compieranno il proprio servizio. Art. 6. — Le persone che trascorrono il tempo in vagabondaggio, in ubriachezza o con il meretricio e non possono dimostrare di condursi in maniera onesta, saranno punite a causa di ciò con la prigione fino a tre mesi ed oltre a ciò, come person« moralmente decadute e portate al compimento di azioni colpevoli, possono essere condotte, dopo la pena sopportata, in un Istituto per il lavoro obbligatorio. Le persone minorenni, che non sono state condannata ad una pena, saranno accompagnate in un Istituto di educazione, nel quale tali persone potranno rimanere al più cinque anni, se non hanno raggiunto i 16 anni di età, altrimenti fino alla maggiore età. Il Ministro dell* Giustizia darà disposizioni per procedere nei casi relativi alla introduzione di alcune persone in un Istituto per