282 quale non possono muoversi senza l’approvazione del Gran Zuppano competente, relativamente del funzionario del Potere esecutivo di Belgrado incaricato. Chi si allontana sarà punito fino a 30 giorni di prigione e poi di nuovo esiliato. Art. 9. — Citi fabbrica o invia ad altri o nasconde o vende materie o ordigni o armi o mezzi per l’allestimento di esse, sa o deve ritenere che esse tutte sono ordinate, perchè s’impieghino per compiere qualche delitto, come quelli sopra nominati nel-l’art. 1, sarà punito con i lavori forzati. Art. 10. — Chi è autorizzato a tenere materie esplodenti ed ed userà di queste contro i Regolamenti stabiliti e contro gli ordini delle autorità competenti e con questi procurerà qualche danno 0 pericolo ai beni, alla vita ed agli edifici altrui, sarà punito con 1 lavori forzati e nei casi particolarmente più lievi con la prigione. Art. 11. — Chi si rende colpevole contro disposizioni di legge in vigore e ordini sulla produzione, importazione o sulla vendita di polveri, dinamiti, armi da fuoco od altre materie esplodenti, sarà condannalo al pagamento di danaro da 10.000 fino a 100.000 dinari, secondo la grandezza del delitto e delle sue condizioni economiche. Questa condanna in denaro deve il Tribunale pronunciare anche in tutti i casi degli art. 7 e 8 di questa legge, salvo le condanne in essi previste, se trova che ciò è nell’intereeee del mantenimento dell’ordine pubblico. Art. 12. — Senza permesso dell’Autorità politico-amministra-itva nessuno può nè portare nè tenere alcuna arma. Il Ministro degli Affari Interni emanerà il Regolamento per il quale le Autorità di Polizia agiranno prima della consegna del permesso del porto-d’arme e riceveranno una punizione nel caso di una errata consegna di porto-d’arme. Art. 13. — I funzionari dello Stato, gli impiegati e gli operai deUa Amministrazione Militare, gli impiegati dei corpi autonomi, i quali, singolarmente nel maggior numero od in massa, cessano i