teressanti la merce nei riguardi doganali. Per le navi cariche di tabacchi e di sale detto termine è abbreviato a 12 ore. Quando la nave sia messa sotto riserva, conforme i regolamenti sanitari in vigore, il Capitano deve fare una dichiarazione a voce agli agenti della Dogana e della Sanità, i quali del deposito fanno un processo verbale. Se la nave viene direttamente dall’estero, insieme al manifesto del carico deve essere presentata una copia stesa in lingua italiana sul modello prescritto (Serie A. n. 42). Sono esonerati da tale obbligo i Capitani che approdino con fermata non superiore alle 24 ore e per i seguenti motivi: 1. - forza maggiore; 2. - ricevere ordini; 3. - sbarco o imbarco soltanto di passeggieri; 4. - compiere operazioni postali; 5. - imbarco di provviste nazionali. AVVENIMENTI FORTUITI E FORZA MAGGIORE. Gli avvenimenti fortuiti e la forza maggiore debitamente comprovata alla Dogana non traggono seco conseguenze penali quando sono causa di inadempimenti nelle formalità doganali. Essi debbono essere denunziati dal Capitano all’atto della presentazione del manifesto e fornite le loro prove a termini di legge (art. 115 Codice per la Marina Mercantile e art. 516 e 518 Codice di Commercio). REGIME FISCALE DELLE PROVVISTE DI BORDO. Tutte le provviste di bordo restano in consegna del Capitano il quale dovrà tenere presente le norme di cui appresso: 1) Le provviste di origine estera sopravvanzate dal viaggio possono essere consumate a bordo in franchigia dei diritti doganali fino al termine della discarica per le navi di bandiera italiana e per tutta la durata della permanenza in porto per le navi di bandiera estera. 2) La detta franchigia cessa per tutte le navi nazionali ed estere dal momento in cui si imbarcano merci con destinazione ad altri porti dello Stato; — 157 —