Art. 7. Merci pericolose. — È riservato alla ferrovia di decidere se le merci pericolose provenienti dal mare, dai laghi e dai fiumi, e da introdursi nei magazzini, possano danneggiare le altre e quindi prescrivere il ricevimento delle medesime in quei magazzini che fossero ritenuti più opportuni, ovvero 1’ esclusione dal ricovero negli spazi coperti. Quando, per i motivi suaccennati o per un’ altra ragione qualsiasi, ad esclusivo giudizio della ferrovia, le materie pericolose non potessero comunque essere ricoverate, spetta alla parte di caricarle direttamente sul carro, se ciò verrà ritenuto opportuno dalla ferrovia, qualora ciò non fosse possibile per un motivo qualsiasi, di depositarle a terra ad esclusivo rischio e pericolo della parte medesima. Peraltro le merci pericolose e nocive delle categorie dall’ 8. alla 14, nonché l’ossido di carbonio, l’acido cianidrico, i cianuri alcalino-terrosi, il cloro compresso, liquefatto od allo stato gassoso, la cloropicrina, il bromuro e cloruro di cianogeno, l’etere cianocarbonico, il fosgene e gli isonitrili (tipo Fenil-isonitrile) non sono ammessi negli scali delle stazioni marittime, lacuali o fluviali se non per esservi sbarcati od imbarcati direttamente dal natante al carro o viceversa. Di conseguenza per le spedizioni dirette all’imbarco è fatto obbligo ai mittenti di chiedere preventivamente alle autorità portuali il prescritto nulla osta. Tuttavia l’amministrazione ferroviaria consente l’accettazione a partenza di dette merci anche senza la notificazione del detto nulla osta, escluse però quelle delle categorie 12, 13 e 14 per le quali l’accettazione avverrà invece in ogni caso solo quando la stazione avrà ricevuto il nulla osta dalla competente autorità portuale. Tutte le spediizoni di cui ai due comma precedenti destinate alle stazioni marittime, lacuali o fluviali sono trattenute nelle stazioni omonime, o contigue, in attesa della notificazione da parte delle autorità portuali competenti della possibilità d’imbarco, notificazione che sarà sollecitata d’ufficio dall’amministrazione ferroviaria. Qualora, all’ arrivo allo scalo marittimo, fluviale o lacuale, le relative spedizioni, o per cambiamento atmosferico sopravvenuto dopo la notificazione o per altra qualsiasi eventualità, non potessero essere immediatamente trasbordate dai carri ai natanti, saranno di regola fatte retrocedere alle sta- — 131 —