Quando si tratta di attesa e conseguente inoperosità di mezzi di trasporto, derivanti da evidente negligenza da parte dei richiedenti, dovrà pure essere corrisposto un equo indennizzo da stabilirsi volta per volta dall’ufficio del Lavoro. Art. 24. — Per carichi di merci varie la composizione delle squadre è la seguente: Tiraggio 8 lavoratori Sottoparanco 6 lavoratori. La resa di ogni squadra è di Tonn. 80 per la saccheria e di Tonn. 60 per le merci generali. NORME SPECIALI PER GLI AGENTI E PER GLI SPEDIZIONIERI MARITTIMI Art. 25. — Sono considerati intermediari nel porto di Bari: a) — Gli agenti marittimi per le operazioni di stivaggio e distivataggio di tutti i piroscafi ad eccezione di quelli per i quali le spese di distivataggio siano a carico idei ricevitore della merce; e per le operazioni di sbarco e d’imbarco (sottoparanco) dei piroscafi di linea; b) — Gli spedizionieri marittimi per le operazioni di distivaggio, stivaggio, imbarco e sbarco dei velieri e motovelieri, per le operazioni di sbarco dei cereali dai piroscafi da carico, e per le operazioni di sbarco di altre merci da piroscafi da carico, le quali ultime fossero ordinate dagli spedizionieri. Art. 26. — Gli agenti marittimi quali intermediari fra l’armamento e le Compagnie Portuali per le operazioni di stivaggio e distivagfeio dei piroscafi di linea e per quelle dei piroscafi da carico che non siano a carico del ricevitore della merce, e quali intermediari fra i ricevitori e speditori di merci e le Compagnie predette per le operazioni d’imbarco e sbarco (sottoparanco) dei piroscafi di linea, sono tenuti a pagare ai lavoratori le relative note di lavoro nel termine stabilito dall’art. 10. Sono a carico degli agenti marittimi, in quanto ai piroscafi di linea, le spese per scrivani, quelle per copertoni delle merci sulle banchine e per guardianaggio dopo le 24 ore, le spese per indennizzo degli eventuali danni alle merci e degli ammanchi per manomissioni o furto delle medesime durante il tempo in — 113 —