La richiesta per la Compagnia « NAZARIO SAURO » dovrà indicare l’operazione da eseguire, la data e l’o-ra del servizio, la qualità e la quantità della merce .generale, il numero delle squadre che si richiedono. Quando, per ragioni tecniche non sia possibile determinare agevolmente a priori quale voce della tariffa debba applicarsi, il datore di lavoro dovrà depositare presso l’Ufficio del Lavoro Portuale la somma che verrà da questo stabilita. Le richieste di lavoro relative alla Compagnia « NA-ZARIO SAURO » devono essere recapitate non oltre le ore 11,30 per il lavoro da iniziarsi nel pomeriggio, e non più tardi di mezz’ ora prima della cessazione del lavoro pomeridiano per il lavoro del mattino seguente. Art. 9. — Tutte le note di lavoro dovranno essere compilate al termine del lavoro, comunque non oltre 24 ore dalla ultimazione del medesimo; il datore dovrà all’ uopo fornire nel giorno stesso o, al più tardi, nelle ore antimeridiane del giorno successivo i necessari elementi per effettuare il pagamento definitivo delle note entro 4 giorni dalla loro presentazione. Le note, a richiesta del datore di lavoro, potranno essere preventivamente vistate dall’Ufficio del Lavoro. Il visto è obbligatorio quando le note di lavoro dovranno essere pagate in definitiva da amministrazioni dello Stato. Qualora sorgessero contestazioni fra le Compagnie portuali ed i datori di lavoro, circa i pesi dichiarati od indicati nelle polizze di carico le fatture saranno compilate in base al peso verificato sui bilici della R. Dogana o del pubblico peso. Le relative spese di pesatura saranno a carico di quella delle parti che risulterà essere dalla parte del torto. Le eventuali osservazioni e contestazioni dei datori di lavoro non danno diritto a sospendere il pagamento delle fatture alle Compagnie, a meno che i datori stessi non preferiscano, in attesa della risoluzione della vertenza, di depositare presso l’Ufficio del Lavoro la parte di somma in contestazione, pagando senza riserve alle Compagnie il resto dovuto. In caso di inosservanza alle suddette disposizioni, 1’ Ufficio del Lavoro Portuale potrà sospendere la concessione della mano d’opera e dei mezzi di lavoro al-l’inadempiente, fino a che non abbia soddisfatto alle sue obbligazioni. — 108 —