merce dividendo le partite 1’ una dall’ altra, a seconda dei relativi destinatari. I ricevitori che richiedono la cernita anche per qualità sono tenuti al pagamento del supplemento stabilito dalla tariffa. Art. 16. — I trasportatori dovranno essere sempre forniti di mezzi sufficienti e idonei al trasporto della merce, qualùnque ne sia la qualità e la quantità. L’incremento di tali mezzi, proporzionato allo sviluppo del traffico portuale, sarà determinato dal Direttore dell’ Ufficio del Lavoro Portuale. Art. 17. — I lavoratori non rispondono dei danni arrecati alle merci per insufficienza d’imballaggio, per avaria dei verricelli e per rottura, non addebitabile ad essi, dei mezzi di bordo adibiti alla discarica. Art. 18. — Tutti i reclami e le divergenze che insorgessero in dipendenza dell’ applicazione ed interpretazione tanto del presente Regolamento quanto delle unite tariffe saranno risolte dal Direttore dell’ Ufficio del Lavoro Portuale. DISPOSIZIONI SPECIALI PER PIROSCAFI DA CARICO. Art. 19. — U numero e la composizione delle squadre dei lavoratori deve essere tale da assicurare (quando i mezzi di bordo siano sufficienti, la ripartizione del carico fra le stive non si allontani sensibilmente dalla normalità e non esistano altre speciali difficoltà da riconoscersi dall’ufficio del Lavoro) lo scarico giornaliero medio dei seguenti quantitativi di merce comune per i piroscafi con 4 boccaporti: Carbon fossile ordinario . . Tona. 500 Carbon fossile mattonelle e ovoidi » 400 Carbon fossile coke .... » 300 Cereali pesanti alla rinfusa . . » 500 Cereali leggeri alla rinfusa . . » 300 Legumi......» 400 Pietra marna.....» 400 Rottami di ferro . . » 350 Per la pozzolana, date le speciali consuetudini esistenti in questo porto, i quantitativi di resa giornaliera saranno stabiliti d’accordo fra le Compagnie « NAZARIO SAURO» e «FILIPPO CORRIDONI », secondo la richiesta dei datori di lavoro. In caso di ino- — 110 —