cui esse rimangono in consegna all’agente, salvo rivalsa verso i responsabili. I compensi che devono essere pagati alla Compagnia Portuale per il noleggio dei copertoni relativi alle merci che continuano a giacere in banchina in giorno festivo, oltre le prime 24 ore dallo sbarco e sino alla mattina del giorno lavorativo seguente, sono interamente a carico dell’agente, senza diritto a rivalsa verso i ricevitori. * * * Gli spedizionieri marittimi, per le operazioni che sono da essi ordinate, quali intermediari fra i lavoratori e l’armamento o gli speditori e ricevitori di merci, sono tenuti a pagare alle Compagnie, nei termini previsti dall’art. io precedente, le note di lavoro relative alle operazioni di stivaggio, distivaggio, imbarco e sbarco dei velieri e moto velieri, e quelle relative alle operazioni dei piroscafi da carico ed alle operazioni di trasporto di competenza dei lavoratori portuali, ordinate dagli spedizionieri medesimi. Le spese relative alle operazioni previste nel precedente capoverso per copertoni, guardianaggio, e scrivano non sono a carico degli spedizionieri marittimi, ma degli speditori o ricevitori di merci. Gli spedizionieri sono però tenuti a corrispondere alle Compagnie Portuali i compensi loro spettanti nel termine previsto dall’art. 9. Art. 27. — Il corrispettivo degli obblighi stabiliti dall’articolo precedente, per le operazioni di sottoparanco dei piroscafi di linea, per le relative spese di amministrazione, per la direzione, per le responsabilità e per gli utili, competono agli agenti marittimi i compensi espressamente stabiliti per essi nell’alli-gata tariffa A relativa allo sbarco ed imbarco (sottoparanco) delle merci dei piroscafi di linea. Art. 28. — La responsabilità dell’agente per le merci in partenza decorre dal momento in cui le merci stesse sono a lui consegnate in banchina al momento dell'imbarco. Per le merci in arrivo i ricevitori sono obbligati a ritirarle non più tardi del giorno lavorativo seguente a quello in cui il piroscafo ha ultimato le operazioni di scarico. Art. 29. — Le merci in partenza saranno consegnate allo agente non più di 24 e non meno di 5 ore prima di quella di partenza del piroscafo (ed in ogni cf.so — 114 —