nuiscono le quantità per i piroscafi lavoranti a più o meno di quattro bocca-porte. In caso di navigli non attraccati alla banchina, il cui sbarco e imbarco si effettua con chiatte o barcacce, le quantità si possono ridurre dal 20 al 25 %. Le suindicate quantità sono stabilite per i porti di Bari e di Barletta. Nel caso di arrivo contemporaneo in porto di velieri e piroscafi carichi di merci destinate ad una stessa Ditta, qualora nel contratto di noleggio del veliero non sia stabilita la condizione di « scarico dietro turno dei soli velieri » e in quello del piroscafo « fuori turno » la precedenza spetta a chi prima arriva in porto, purché si sia attraccato alla banchina se veliero, ed ancorato e dichiarato pronto alla lavorazione se piroscafo. Nel caso di più velieri noleggiati per la caricazione di un piroscafo, avanti il suo arrivo in porto, il turno dei velieri, che devono ricevere il carico sotto bordo dal piroscafo, spetta a quelli che man mano si dichiarano pronti, senza tener conto della data del contratto di noleggio, specialmente quando i velieri sieno stati noleggiati in altro porto. STALLIE. Cominciano a decorrere le stallie lai giorno successivo a quello in cui il capitano ha dichiarato al ricevitore o al caricatore di essere pronto a sbarcare o imbarcare la merce, sempre che l’avviso sia stato dato il giorno prima, non più tardi delle ore 15, e che il bastimento sia ormeggiato, ed il capitano abbia adempiuto a.tutte le formalità presso le autorità marittime e doganali. Qualora si tratti di piroscafo le operazioni di carico e scarico possono cominciare alle ore 13 dello stesso giorno se l’avviso fu consegnato prima delle ore io. Se il possessore della polizza di carico non si presenta ed è ignoto al Capitano, questi fa affìggere all’Albo del Consiglio Provinciale Economia Corporativa, o a quello Pretorio, l’avviso di essere pronto alla scaricazione. In tal caso le stallie cominciano a decorrere dal giorno successivo a quello dell’affljssione. Nelle stallie non vanno comprese le domeniche, le feste riconosciute dallo Stato, nè i giorni nei quali per forza maggiore non si può lavorare, eccettuato il — 142 —