ro nei punti convenzionalmente determinati con enti o ditte, e la ferrovia eseguisce, salvo le eccezioni fissate per ogni stazione marittima, lacuale o fluviale, le operazioni e le manovre per distribuire ai diversi punti i carri vuoti per il carico, e i carri carichi in arrivo per lo scarico. Tali prescrizioni, per ¡quanto concerne le cose in arrivo, debbono essere date dai destinatari prima che giungano i trasporti; se l’ordine perviene dopo la ferrovia ha facoltà di non ottemperarvi. All’ anzidetto ordine viene dato corso compatibilmente con le esigenze del servizio e con la necessità della sollecita consegna dei carri, e qualora le parti non abbiano tempestivamente indicato il punto nel quale devono essere collocati i carri, o quando il punto indicato non sia libero, o ad esso non si possa facilmente accedere per ingombro od altre esigenze di servizio, i carri sono distribuiti negli altri punti disponibili, prestabiliti dalle competenti autorità o giudicati opportuni dalla ferrovia, e le parti non possono —. in ogni caso — richiedere successive manovre. Nelle stazioni servite da più scali è in facoltà della ferrovia di inviare a sue spese — preavvisandone il destinatario — ad uno scalo diverso da quello prescritto dal mittente su documenti di trasporto, i carri carichi che nella località designata non potessero essere, per causa d’ingombro o per deficienza degli impianti, sollecitamente riconsegnati. Art. 6. Manovre supplementari. — Per i carri carichi in partenza, i quali debbano subire, a richiesta scritta o per altro fatto dello speditore, speciali manovre in uno stesso scalo è dovuta la tassa di lire 0,06 per ogni quintale indivisibile di merce, col minimo di lire 6 per carro. Cosi pure per i carri in arrivo qualora, a richiesta scritta del destinatario, dovesse procedersi, dopo le operazioni di che all’articolo precedente, ad una qualunque altra manovra, che la ferrovia credesse di potere accordare, purché sempre fra punti di uno stesso scalo, è dovuta la tassa suddetta di lire 0,06 al quintale, col minimo sopra stabilito. Subordinatamente alle esigenze del servizio queste manovre speciali si eseguiscono nel più breve tempo; per tutta la loro durata non decorre il termine di resa, ma si applicano le tasse di sosta. — 180 —