con la intera e precisa denominazione, la stazione marittima, lacuale e fluviale, o lo scalo facente parte della stazione medesima. Per i trasporti a carro, in partenza dalle stazioni marittime, i mittenti debbono inoltre indicarvi il numero del carro adoperato. Art. 3. Indicazioni per i trasporti destinati all’ixn-barco. — È fatto obbligo agli speditori di cose destinate alle stazioni marittime per l’imbarco idi indicare sempre, tanto sulle lettere di vettura quanto sui colli, non solo la destinazione ferroviaria, ma anche lo Stato al quale sono dirette le merci stesse. In difetto di simile indicazione le merci potranno essere rifiutate per il trasporto. Art. 4. Carico e scarico. — 5 1. Per le operazioni di carico e scarico valgono le norme dell’ articolo 31 delle Condizioni, salvo che non sia stabilito diversamente nelle disposizioni speciali relative ai singoli scali. Nei casi in cui 1’ amministrazone eseguisce essa le operazioni di carico o scarico, le parti hanno l’obbligo di consegnare le merci a terra o nei magazzini, o di ritirare le merci da terra o dai magazzini. § 2. — Ove per qualsiasi ragione il pubblico non carichi o non scarichi giornalmente le cose in quantità corrispondente aU’afiìuenza del traffico, la ferrovia a suo esclusivo giudizio ha facoltà di valersi delle disposizioni dell’ articolo 32, paragrafo 2, delle tariffe, e quindi di provvedere essa alle operazioni di carico e scarico delle cose. Le cose scaricate vengono depositate a terra, sui piani caricatori o in magazzini, secondo il caso, quando non siano trasbordate nei veicoli ordinari per la consegna a domicilio, ove esista tale servizio. § 3. — L’amministrazione effettua in qualche caso anche il trasbordo delle cose dal carro al notante o viceversa. Le disposizioni speciali fissano se e quali compensi debbono essere pagati dalle parti, in aumento ai prezzi delle tariffe. Tali compensi, salvo che sia diversamente disposto, comprendono anche la tassa per l’uso della gru. Art. 5. Ptresa e riconsegna delle cose. Distribuzione e ritiro dei carri. — La presa e la riconsegna delle cose si effettuano nelle stazioni marittime lacuali o fluviali, in conformità alle prescrizioni delle parti, ovve- — 179 —