caso in cui nello stabilire le stallie si fosse usata la clausola « giorni correnti ». Però, se in uno, dei giorni suindicati, consenzienti le parti, si dovesse lavorare, verrà computato nelle stallie un tratto di tempo proporzionato fra il carico sbarcato o imbarcato e le quantità fissate per il lavoro giornaliero. La caricazione e la scaricazione delle merci deve effettuarsi senza interruzione nelle ore stabilite per le ma_estranze ¡portuali. Convenendo al proprietario della merce il sospendere al principio delle stallie l’imbarco e lo sbarco per uno o più giorni, il capitano è tenuto nei giorni successivi di ripianare, in giusta misura, il difetto imbarcando o sbarcando un tonnellaggio maggiore di quello fissato. Verificandosi invece tale sospensione verso la fine delle stallie, il caricatore o ricevitore della merce dovrà, a sue spese, mandare uomini di rinforzo a bordo per non incorrere nelle controstallie. Ove nel corso dell’imbarco o dello sbarco i proprietari delle merci notassero che il bastimento non possiede i mezzi e il personale necessario per ricevere o consegnare il quantitativo giornaliero stabilito, dovranno far constatare il fatto dall’Uiiìcio del Lavoro Portuale, il quale, sentirà, se nel caso, i periti di sua fiducia, e deciderà sulla controversia delle controstallie. La spesa di perizia andrà a carico della parte suc-combente. CONTROSTALLIE. Se nel contratto di noleggio o nella polizza di carico sono fissate controstallie, queste cominciano a decorrere dal giorno seguente in cui termina le stallie. Il corrispettivo delle controstallie è di una lira al giorno per ogni tonnellata di portata lorda, da pagarsi anticipatamente giorno per giorno. Le controstallie per i piroscafi vengono computate in giornate e frazioni di giornate, in relazione alle ore in più impiegate. Se nel contratto di noleggio o nella polizza di carico non sono fissate controstallie, resta libero alle parti di convenire o no sopra di esse; ma avvenuto l’accordo, sulla durata e concessione delle medesime, — 143 —