5) Pagare il nolo non pagato dal tenditore, da dedursi poi dall’ ammontare della fattura. Quest’ obbligo incombe al compratore anche nel caso in cui il pagamento è dovuto soltanto ad una data ulteriore. Il compratore non ha diritto ad alcun interesse su tale oa-gamento. Osservazione. — « Pagamento a 30 giorni » significa 30 giorni a decorrere dalla data della polizza di carico. C) Questa clausola significa inoltre, secondo la legge italiana: 1) il venditore ha il diritto di: a) imporre che la merce sia consegnata, all’ arrivo, al compratore soltanto contro pagamento; b) annullare la vendita e chiedere il risarcimento dei danni e interessi in caso di mancato pagamento o di pagamento ritardato; c) impedire che la merce sia consegnata al compratore se questi è fallito o ha sospeso i pagamenti. 2) Non essendo il compratore tenuto ad esaminare la merce prima della data del suo arrivo, il termine di reclamo concernente la qualità e la quantità della merce stessa decorre da questa data; 3) La qualità della merce, quale è stipulata nel contratto, deve essere stimata secondo il suo stato al momento del caricamento a bordo; in mancanza di altre convenzioni, si procederà ugualmente per la quantità. 4) Quando una merce è venduta c. e P. la stipulazione del termine di consegna nel contratto, salvo altre convenzioni, concerne la data di spedizione della merce e non quella del suo arrivo. 5) Il compratore non ha il diritto, al momento della presentazione dei documenti, di rifiutare il pagamento o dì non accettare una tratta, se questo modo di pagamento è convenuto, perchè la merce non è ancora arrivata o perchè egli non ha ancora avuto la possibilità di esaminarla o perchè la merce stessa è perduta o ha sofferto danni. — 150 —