gazzini di temporanea cusodia e sieno regolarmente trasbordate su altro bastimento od abbiano avuto un ulteriore esito presso la Dogana o presso qualche Sezione o riparto di essa, a meno che il Capitano non dia garanzia per l’ammontare delle pene pecuniarie e delle spese per le eventuali differenze al manifesto, mediante deposito in contanti o con malleveria di persona accettata dal Ricevitore doganale sotto la sua responsabilità.
  I	Capitani predetti sono esonerati dall’ obbligo di presentare la suddetta garanzia quando le Società di navigazione a cui i bastimenti appartengono, abbiano assunto, con regolare atto notarile da depositarsi presso la Dogana, la responsabilità dei dipendenti Capitani con espressa dichiarazione di pagare le somme corrispondenti alle pene pecuniarie ed alle spese ad essi addebitate.
  Parimenti non è dato il permesso di partenza quando non venga dal Capitano fornita la prova del pagamento delle tasse marittime o la bolletta di pagamento presentata sia scauuia.
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