SOPRATASSA DI ANCORAGGIO Le navi provenienti dall’estero o dirette all’estero che approdano in un porto, rada o spiaggia dello Stato con merce sopra coperta per compiervi operazioni commerciali di sbarco od imbarco (anche se limitate alle merci caricate o da caricarsi sotto coperta) corrisponderanno con le stesse modalità il diritto per la sopratassa di ancoraggio in ragione alle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalla merce stessa a decorrere dal giorno in cui ebbero inizio le operazioni in parola. La sopratassa di ancoraggio non può avere scadenza posteriore a quella della tassa di ancoraggio ordinaria, e pertanto, quando ne sia il caso essa 'verrà determinata in ragione del periodo di validità rimanente alla tassa ordinaria, salvo, per le navi a vapore, la facoltà di pagarla per 30 giorni se la tassa ordinaria annuale abbia tuttora una validità superiore a tale periodo. Le navi hanno facoltà di richiedere che !a sonra-tassa di ancoraggio sia liquidata in base al tonnellaggio di stazza fittizio massimo che ragionevolmente potrebbe utilizzarsi in coperta. Sono esenti dal pagamento della sopratassa di ancoraggio le materie pericolose (che per disposizione regolamentare non possono essere collocate sotto coperta) le merci di facile deperimento, quelle voluminose che per le loro dimensioni non possono passare liberamente dai boccaporti, le merci tramandanti cattivi odori e gli animali vivi allorché imbarcati su nave non espressamente costruita pre il trasporto del bestiame. Sono altresì esenti dal pagamento i fusti vuoti di ritorno che abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato. DIRITTI MARITTIMI DIVERSI Contributo sanitario. Deve corrispondersi nella misura dell’l % della tassa di ancoraggio per 30 giorni dalle navi provenienti dall’estero siano o no state assoggettate ad accertamenti sanitari. Nel caso che nei trenta giorni di validità della tassa, la nave tocchi un porto del Regno proveniente dall’estero e sia sog- — 94 —