TASSA DI ANCORAGGIO Le navi che compiono operazioni di commercio nel- lo Stato pagano la tassa di ancoraggio nella seguente misura In ragione del tonnellaggio di stazza netta: Piroscafi: Se addetti al traffico ira i porti dello Stato L. 1,00 a tonnellata per 30 giorni, L./ 3,00 per un anno. Se addetti al traffico coi porti esteri L. 3,60 per 30 giorni, L. 9,00 per un anno. Velieri: Se addetti al traffico fra i porti situati fuori del Mediterraneo L. 1,00 per tonnellata se di portata di 100 tonnellate o meno; L. 1,50 per ogni tonnellata eccedente le prime 100 (per un anno). Se addetti al traffico fra i porti situati nel Medi-terraneo L. 1,00 per ogni tonnellata netta eccedente le prime 50. Rimorchiatori: l. 1,50 per ogni HP indicato e per un anno. TASSA DI ANCORAGGIO RIDOTTA Le navi a vapore ed a vela, che sbarchino od imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedenti il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta, avranno facoltà di chiedere rispettivamente invece dell’intera tassa, la metà ed il quarto soltanto della tassa di ancoraggio più un diritto fisso di cent. 20 per tonnellata di stazza netta. Quelle che sbarchino od imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedenti il ventesimo delle tonnellate di stazza potranno pagare in luogo della tassa di ancoraggio, un diritto di L. 12,00 per ciascuna tonnellata di merce imbarcata o sbarcata? Le navi che imbarcano e sbarcano passeggeri pagano L. 40,00 per ognuno di essi indipendentemente dalla tassa dovuta per le merci di cui sopra. NOTA. - Potranno essere efficacemente consultate le seguenti pubblicazioni in materia di tasse e diritti marittimi e portuali: E. SQUADRILI! - Tasse e diritti erariali che interessano la navigazione. - Roma, 1934-XII. L. 12. L. TOMASSI - Manuale delle tasse marittime. 3. edizione. Roma, 1936-XIV. — 93 —