zioni omonime o contigue autorizzate alla custodia, dove rimarranno sotto sorveglianza finché, rimossi gli ostacoli che vi si opponevano, il loro imbarco si renda possibile. I prezzi relativi al percorso di andata e ritorno e le tasse accessorie, di sosta, ecc. sono posti a carico della spedizione. Per le soste sopra previste delle merci ¡pericolose nelle stazione o negli scali di cui sopra sono dovute le tasse a rigore di tariffa (art. 46) insieme con la somma rappresentante la spesa per la guardia speciale di cui al punto (3) c) dell’articolo 129 dell’alleg. n. 7 per le categorie di esplosivi ivi indicate. Art. 8. Trasporti fra scalo e scalo di una medesima stazione marittima, lacuale o fluviale, e fra tali scali e le stazioni omonime e contigue. Rispedizioni. — Salvo le disposizioni particolari a qualche stazione marittima, lacuale o fluviale, sono ammesse, compatibilmente con le esigenze del servizio ed alle condizioni ordinarie di tariffa, le spedizioni e le rispedizioni (art. 76) fra scalo e scalo di una medesima stazione marittima, lacuale o fluviale e fra tali scali e le stazioni omonime o contigue, secondo le singole abilitazioni di servizio. Art. 9. Tassa di pesatura, per 1’ uso della gru e pei altre operazioni eseguite dalla ferrovia. — La ferrovia, in linea di massima, eseguisce alle condiizoni ed ai prezzi ordinari, anche nelle stazioni marittime, lacuali e fluviali, le prestazioni accessorie per l’eseguimento dei trasporti. L’operazione di pesatura viene eseguita a terra e non a bordo. Le tasse per 1’ uso della gru sono dovute quando essa è richiesta dal pubblico, ovvero, quando, a giudizio della ferrovia, si renda necessaria per il sollecito eseguimento delle operazioni di carico o scarico. Salvo le eccezioni a parte fissate per qualche scalo, la concessione al pubblico dell’uso della gru è regolata dalle norme seguenti. Le gru devono essere manovrate a cura e rischio delle parti per quanto siano dovute le tasse di cui sopra; e pertanto i danni che nell’esercizio delle gru venissero comunque arrecati alle pubbliche e private proprietà ed alle persone nonché alle gru medesime ed ai loro accessori, per fatto delle parti o del personale da esse impiegato, saranno a carico delle parti stesse: i danni si fanno risultare da apposito verba- — 182 —