Appendice. 305 i due Governi stipuleranno quanto prima « una convenzione che avrà « per fine di intensificare l’intimo sviluppo reciproco delle relazioni « di cultura fra i due paesi ». Ma Zara potrà essere ancora, mediante l'attiva cooperazione dell’Italia e del vicino Regno, l'anello di congiunzione tra l’una e l’altra sponda per la più vasta rete di rapporti commerciali, economici e finanziari e il più intenso sviluppo di traffici, che il nuovo assetto di pace favorirà tra l’Italia e la Dalmazia, e attraverso la Dalmazia, con i popoli dell’entro terra balcanico e del vicino Oriente. Fra due mesi, secondo l’articolo 6° del trattato sarà convocata una Conferenza composta di tecnici dei due paesi per sottoporre, nel più breve termine, ai due Governi, precise proposte su tutti gli argomenti atti a stabilire i più cordiali rapporti economici e finanziari fra i due paesi. Se una larghezza di programma e di visione deH’avvenire presiederà alle proposte della Conferenza ed alle intese economiche che si stringeranno, potrà aprirsi un vasto campo d’azione alle iniziative ed al lavoro dei due paesi, e l’amicizia dei due popoli potrà essere rinsaldata dal cemento del comune interesse. NeH’articolo 7° del trattato sono disciplinate le garanzie per la tutela degli interessi italiani, e per la protezione dei dalmati italiani in Dalmazia. Quanto al primo punto, è notevole questo : che il Governo serbocroato-sloveno si è impegnato a rispettare le concessioni di carattere economico fatte dai Governi a cui è succeduto o succederà in Dalmazia, e a mantenere tutti gli impegni assunti da tali Governi, e dagli altri Enti pubblici, e cioè : comuni, province, camere di commercio, ecc. La garenzia si riferisce non solo ai cittadini regnicoli di vecchio stile, ma anche a quelli che tali diventino (originari dalmati) in forza dei nuovi trattati. Le concessioni e gli impegni da rispettarsi dallo Stato serbo-croato-sloveno sono tanto quelli precedenti alla guerra, quanto quelli provenienti da atti legali compiuti durante l’armistizio e sino al 12 novembre di quest’anno dalle autorità che esercitarono il potere amministrativo nei territori dalmati da noi occupati ed ora assegnati al Regno dei serbo-croati-sloveni. Quanto al secondo punto è utile chiarire in che precisamente consista il beneficio concesso agli italiani dalmati col secondo comma dell’articolo 7°. In forza dei trattati tra le Potenze alleate ed associate e l’Austria-Ungheria, e del trattato speciale tra le grandi Potenze e lo Stato serbo-croato-sloveno del 10 settembre 1919, la persona che domiciliata nel territorio dello Stato esercita la facoltà L. Federzoni — 20