198 Il trattato di Rapallo. si consocieranno presto, resterà la costa dalla Narenta fino al Drin coi porti importanti di Ragusa e di Cattaro, oltre quelli di Antivari, Dulcigno, S. Giovanni di Medua e la foce della Bojana i quali tutti possono servir di sbarco a ferrovie trasversali dando accesso al mare, senza uscire dal proprio territorio, alla Bosnia Erzegovina, diventata probabilmente serba, e a tutto l’hinterland serbo-montenegrino. All’Albania centrale mussulmana resterebbe Durazzo. La Grecia manterrebbe l’Epiro, oggi da lei occupato provvisoriamente. Le principali città della Dalmazia sono rimaste prettamente italiane, malgrado sessant’anni di pertinace politica slavizzante dell’Austria, e così pure buona parte delle isole prospettanti le coste.^ Lo stesso Sazonoff nell’agosto scorso, ammetteva che la Dalmazia « da Zara a Ragusa » (non disse « da Zara a Sebenico ») andasse all’Italia, se questa prendeva parte alla guerra a fianco dell’Intesa. Quanto all’entrata in campagna a metà aprile, ciò non è possibile. Come dissi nelle mie proposte, non possiamo assolutamente prendere impegni per prima della fine di aprile. Difficoltà svariate, opposte insistentemente dall’Inghilterra e Francia ostacolano le nostre importazioni destinate alla preparazione dell’esercito, come le fermate delle navi dell’America recanti cavalli ed altre provviste (vedi ad esempio mio telegramma di ieri n. 944) hanno reso ben arduo il compito di mantenere la stessa data alla fine di aprile. Prego V. E. esprimersi in questi sensi con Sir E. Grey. Firmato : SONNINO. » 2. Trattato di Londra (26 aprile 1915). D’ordre de son Gouvernement, le marquis Imperiali, ambassadeur de Sa Majesté le Roi d’Italie, a l'honneur de communiquer au très honorable sir Edward Grey, principal secrétaire d’Etat de Sa Majesté britannique pour les affaires étrangères, et à Leurs Excellences M. Paul Cambon, ambassadeur de la République française, et M. le Comte Beckendorff, ambassadeur de Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, le mémorandum suivant: MEMORANDUM. Art. 1. - Une convention militaire sera immédiatement conclue entre les états-majors généraux de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie et de la Russie; cette convention fixera le minimum des