152 PARTE SECONDA si reputavano dannoso per la navigazione e per la quiete del Regno (L). Noi conserviamo lo statuto e le leggi municipali che, per ordine del Doge, furono ordinate dai Sindici e Cata-sticatori pel Regno di Morea nel 1689 (2). Quest’opera legislativa costituisce un buon esempio di organizzazione e di arte di governo. Secondo questo statuto (cap. XXVI) Patrasso e Napoli di Romania, riputati luoghi di maggior sviluppo commerciale e di' speciale importanza, dovevano essere sottoposti a due Reggimenti, formati ciascuno da un Provveditore e da due Consiglieri. Provveditori dovevano essere invece inviati nelle località secondarie. Veniva regolata l’autorità dei Provveditori e dei Consiglieri che venivano giuridicamente subordinati, secondo un principio generale, alle cariche superiori, dalla metropoli spedite eccezionalmente e straordinariamente nel Regno. Si regolava la materia degli appelli dichiarando, tra l’altro, inappellabili le sentenze dei Provveditori fino a 25 reali ed appellabili le altre sentenze ai fori superiori del Regno e del Provveditore Generale. Si ordinavano frequenti visite al territorio « per far godere specialmente ai poveri villici gli effetti della pietosa giustizia veneta » (cap. XXXVII); si stabiliva l’istituzione degli avvocati dei prigionieri. (l) Rei. Corner, anno 1690, in R. Archivio di Stato di Venezia, Secreta, b. 86: « m’attrovo nell’istmo quella pietra di scandalo, non so se più pregiuditiale perchè separi due mari con tanto incommodo della navigatione o perchè unisca due terre con tanto disturbo della quiete del Regno ». (•) Nel R. Archivio di Stato di Venezia, Comp. leggi, c. 90. e in DuDAN, L’amministrazione della giustizia nel Regno di Morea e le leggi veneziane Verso la fine del sec. XVII, estr. da Giustizia Penale, I, 1933, fase. I-1I1.