133 PARTE SECONDA scelti dal Senato di Venezia ed eletti nel Gran Consiglio metropolitano (‘). A Candia i magistrati giudicavano iuxta formarti statu-torum oenetiarum, subordinatamente per analogiam ovvero iuxta consuetudinem approbatam, ovvero secundum bonam conscientiam del giudice. Ma la materia feudale doveva presumibilmente avere un regolamento speciale^)-; nè mancano documenti che attestano l’applicazione, per determinati ceti dell’isola, del diritto greco (’). Col procedere del tempo decaddero gravemente le condizioni della nobiltà : i discendenti degli antichi veneziani furono costretti a lavorare la terra e ad emigrare. La lingua greca divenne d’uso comune; i nobili più ricchi si portarono a Venezia, mentre il ceto medio si accentrò a Candia e a la Canea. L’isola, un tempo già ricca per i cotoni, i vini, gli olii e gli zuccheri (trasportati da Cipro nel ’600), divenne finanziariamente passiva : un prospetto (che abbiamo già ricordato) del tempo, attesta che, di fronte a un attivo di 86.000 ducati e 6000 moggia di sale, esisteva un passivo di ben 210.000 ducati. Nel complesso, il governo veneziano nell’isola contemperò le esigenze d’una salda affermazione politica (resa (') Copia deliberazione tratta dal libro Stella in R. Archivio Stato Venezia, Comp. leggi, v. Candia. (“) Le controversie per somme inferiori a 10 iperperi venivano decise « per rationem et iustitiam, sicut mihi bonum videbitur ». Cfr. in ZDEKAUER, L’archivio del duca di Candia, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, voi. XXIX. (') « In Fragen über die Mitgift der Weiber galt für die Grie-chen Griechischen Recht », GERLAND, Kreta als venetianische Kolo-nie (1204-1669), in Historisches Jahrbuch, Monaco, XX, 1899, pg. 11. Diverse cariche minori e magistrature furono riservate al ceto locale indigeno.