PARTE SECONDA 143 del centro e dell’ovest dell’isola i1). Contro essi si poteva interporre appello a Venezia alla Quarantia criminale, alla Quarantia al civil nuova ovvero alle magistrature medie. Di concerto con la Corte del Visconte di Nicosia essi presiedevano pure lo svolgimento dei processi penali che importavano la pena di morte nei confronti dei borghesi che risiedevano nel centro e nei territori occidentali dell’isola. Il Capitano di Famagosta, chiamato anche Capitano di Cipro, era principalmente un magistrato civile e possedeva un’autorità analoga a quella dei Rettori in rapporto ai territori situati ad est dell’isola, territori maggiormente esposti agli assalti degli ottomani. Egli era assistito da due consiglieri veneziani; poteva condannare a morte; giudicava in prima istanza le cause della città di Famagosta e del suo circondario; teneva giurisdizione in sede di appello contro le sentenze pronunciate dal capitano di Sivuri e dal Bailo della regione del Karpas. Non aveva invece giurisdizione sui nobili, sui possessori dei feudi e sui parici (2). (') Il Capitano di Famagosta aveva invece giurisdizione sul territorio situato ad oriente dell’isola (da Famagosta a Messaria fino all’estremità del Karpas). (2) Questi parici, secondo il PoRCHACCHI, costituivano « una con-dition di huomini schiavi, obbligati fin dalla vita a lor patroni. 1 Lefteri erano quei parici, che, o con danaro o per carità, o per altro erano servi della borsa, obbligati a pagare a Principi XV perpiri, o più », cfr. Du-Cange, Glossarium, Tomus II. 11 FlLIASI, Saggio sull’antico commercio, ecc., Padova, 1912, pg. 48, rileva che dalla autorizzazione concessa ai veneziani dai greci di approdare a Cipro si venne forse formando il numeroso corpo di gente composto dai «veneziani bianchi». Sulla condizione di questi veneziani al tempo della dominazione veneziana si può trarre