214 PARTE SECONDA «... Riesce evidente — scriveva ancóra il Lunzi — che la Repubblica veneta voleva stabilire nei paesi soggetti ad essa non solamente un’obbedienza passiva, ma anco attiva di modo che non con la violenza, nè col terrore e l’arbitrario potere dei subalterni, ma con la buona volontà dei sudditi consolidare il suo dominio » ('). Venezia persegui certo di norma l’intento di conservare la preponderanza giuridica delle città sul contado, vietando normalmente l’ingresso nel Consiglio cittadino a coloro che dimoravano in campagna; ma questa impronta cittadina non fu senza risultato anche sul l’amministrazione della giustizia, assai severa per i delitti politici, rigorosamente invece legata all’osservanza delle leggi negli altri casi. La consuetudine fu d’altronde un correttivo assai efficace delle norme penali (2). La debolezza, la corruzione ed altri vizi della decadente Venezia furono indubbiamente un grave male. Il Lunzi però scriveva che gli ultimi veneziani ottennero discreti successi senza adoperare la forza. Il loro scopo, nella decadenza, non sarebbe stato raggiunto senza questa politica, a meno che, — egli scriveva — « come ai giorni nostri, sotto i britannici proconsoli, ingolfandosi in ispese (') Op. cit., pg. 255. (■) Op. cit., pg 421. Talvolta la frequenza di omicidi imponeva di abbracciare norme speciali, come quella ricordata dal Di LoiR, Viaggio di Levante, Venezia, 1671, pg. 289: «... per farsene assolvere basta che va-dano (gli imputati) a Costantinopoli dal Bailo o Ambasciator Veneto che ha facoltà di perdonar loro qualsiasi delitto. Questa è la clemenza onde la Repubblica conserva i suoi sudditi, imperocché se facesse castigare tutt’i colpevoli, non credo che le rimanesse ne pure un solo vassallo... ».