126 PARTE SECONDA Presiedeva all’amministrazione intema della colonia e, tre volte alla settimana, assistito dai consiglieri, rendeva giustizia, o nella sua dimora o nella loggia, ovvero sotto il portico della chiesa di S. Maria. Egli giudicava le cause tra veneziani e quelle nelle quali convenuto era un veneziano. La sua competenza giurisdizionale era civile e penale. Siccome il Capitolare non infliggeva che pene pecuniarie, il Bailo veniva investito del potere di incarcerare e di applicare pene afflittive per i reati di furto, omicidio e di tradimento. Non poteva mutare le proprie sentenze; ma, contro alle sue sentenze, era ammesso appello per mezzo degli avogadori (i quali formavano una magistratura media destinata alla intromissione delle cause) alla Quarantia ed al Gran Consiglio di Venezia. 11 Bailo esercitava inoltre una giurisdizione arbitrale in materia commerciale ; custodiva merci, oggetti, cauzioni e le sostanze dei veneziani morti a Costantinopoli senza lasciare disposizioni testamentarie. Degna di considerazione è l’attività propriamente amministrativa deferita a questo magistrato. Il Bailo vigilava sulla manutenzione delle chiese e delle case della colonia; amministrava le rendite di Venezia (tasse, redditi di locazione, ecc.) e, giovandosi anche dei « ponderatores com-munis », curava il pagamento dei salari spettanti agli ufficiali inferiori della colonia (bastonerii, interpreti, ecc.) ai quali era riconosciuto un diritto di priorità nel pagamento. Gli era fatta proibizione assoluta di contrarre prestiti a nome dello Stato veneto. Altri suoi poteri e doveri riguardavano l’esecuzione dei regolamenti di carattere commerciale emanati dalla Repubblica, la pubblicazione delle leggi, la vigilanza ed il con-