)( 95 X Regio Conto la vendita, e manipolazione dei Tabacchi in questa Città, e sua Provincia . IT. In conseguenza del di sopra espresso Capitolo resta espressamente proibito a cadauna persona sia di che grado e condizione esser si voglia il vendere, o far vendere, negoziare, o cambiare Tabacco in foglia, o pesto di qualsivoglia sorte ni una eccettuata, nè in poca, nè in molta quantità senza licenza a stampa dell5 imperiai Regia Amministrazione , die dovera esser tenuta esposta nei luoghi, dove venisse fatta la vendita, e • > 0 y * v 010 sotto le pene comminate dalle Leggi peculiari di un tal ramo di Finanza , eh’ erano in vigore li primo Gennaio 1796. III. Tutti quelli, che si ritrovassero Possessori di Tabacchi sì in foglia, che pesti di qualunque grado, e condizione esser si vogliano , deveranno nel termine di giorni tre dal pubblicarsi del presente presentare, se in questa Città all’ Imperiai Amministrazione , e se nella Provincia alli Governatori del luogo nota esatta della qualità, e quantità de’ Tabacchi, de’ quali si ritrovassero possessori, in pena della perdita del genere medesimo , al caso di non creduta mancanza, oltre a quelle maggiori afflittive, ed addattats all importanza della trasgressione. IV. Tutte le note, che saranno rassegnate in ordine all’Articolo di sopra espresso, do- vran-