X 254 X s'ata tan’o in lettera, che in abaco, e ridotta a valuta di Piazza, e tuttociò debbano sul. fatto in corrispondenza registrare nei Libri rispettivi per ogni opportuno cohfronto . Sarà inibita a’detti Ministri in aggravio de’Contribuenti qualunque esazione , che non fosse corrispondente alle Tasse, e consuetudini correnti nel 1796., e confluente per conto de’Dazj nel Regio Erario, e sarà pur inibito a chiunque il corrispondere in mano de’Ministri qualunque summa oltre la descritta nelle rispettive Bollette ; ed Accordi con ree intelligenze, e collusioni a danno del Regio Erario, mentre al caso di rilevata contraffazione s’intenderanno li Contribuenti soggetti a rifondere il doppio del Dazio defraudato, e nulli gli Accordi, e li Ministri soggetti ad essere non solo criminalmente processati, e levati dall’impiego, ma inoltre alle pecuniarie dalle Leggi comminate con impunità, e secretezza, e premio della metà dalle pene pecuniarie a chiunque , non essendo principal autore, portasse le notizie a lume della Presidenza a tenor delle Leggi medesime. Si dichiara finalmente, che continueranno nel loro vigore 1’esenzioni tutte , eh’erano vigenti nel 1796., ma non potrà aver effetto alcun’altra posteriormente all’Epoca sudetta da qualunque siasi autorità conceduta in danno del Regio Erario. E il