)( 9^ )( ▼ranno K Governatori rispettivi nel termine di giorni tre, dopo spirato il periodo accordato alli Possessori di Tabacco, e rassegnare le stesse a questa Imperiai Amministrazione, che si riserva di esaminare il genere notificato , e ritrovandolo addattato alli bisogni della Finanza, ne sarà fatto l’acquisto a quei prezzi, che siano concilianti l’interesse dell’ Imperiai Regio Erario, in pena ad essi Governatori al caso di ritardo di esser severamente puniti giusto le Leggi vegliami in sì gelosa materia . V. Se li Tabacchi sì in foglia, che pesti, che veniranno come sopra denunziati non fossero admissibili alli bisogni della Finanza, nè addattati al gusto della Nazione, si accordano alli Possessori di quelli, giorni quattro spirati li di sopra espressi periodi per 1* asporto dei medesimi fuori di questa Città, c Provincia; trascorso il qual tempo, e venendo ritrovati saranno considerati come contraffattori delle Leggi, che vegliano a presidio di questa Imperiai Regia Finanza, e come tali puniti. VI. Soggetti ad una tal requisizione saranno tutti quelli, che avessero Magazzini, Depositi, o Vendite formali, mentre tutti gli altri, che ne smerciano sopra Banchetti, o fossero Venditori ambulanti, questi s’intendono aboliti, e sospesa loro qualunque vendita: doveranno in conseguenza asportare