« 5° )( vìscera, e così le Carni dal Perito , il quale , al caso conoscesse alcun Animale infetto da morbo, o insalubre per la qualità , dovrà sospenderne la vendita, e farne esposizione in iscritto a quest’Offizio per le opportune deliberazioni ; ed al caso le riconosca sane dovrà il Perito bollarle nei quattro quarti col Bollo dell’ Offizio , III. Ritrovandosi Carni di Vacca, e Pecora in qualunque luoco senza il predetto Bollo, si dovrà dalli Ministri fare T asporto, e denunziarlo a quest’ Offizio, e così saranno asportate, qualora si trovassero anco bollate, nel Luogo detto delle Beccarle Grandi. IV. Dovrà la Guardia tener nota di tutte le Vacche, e Pecore, che venissero ammazzate in detta Beccaria di S. Michele, c dì giorno in giorno presentarla a quest’Offizio, c chiudere immancabilmente alle ore ventiquattro , o sia nel far della notte la Porta di detta Beccaria, ed al comparir del giorno aprirla con la chiave, che esiste affidata Alla sua responsabilità, non potendo mai con* segnarla ad altri senza nostro permesso. V. Per qualunque mancanza, o trascurata attenzione alli doveri, ai quali sono richiamati li suddetti Perito, e Guardia, sarà il colpevole irremissibilmente sul momento dimesso dall’impiego, ed anche punito afflittivamente al caso di maliziosa contravven-*io#e, o interesse ^ VI,