X 187 X Dovendo le Carni tutte essere di buona qualità, e per tali riconosciute dalli competenti Offici di Pubblica Sanità e de’ K.™ di Comun, sotto l’alternativa della penalità, ed esecuzioni dalle Leggi cominate . E quanto alle Carni di Manzo farsene la macellazione, e vendita per una metà di Manzi grassi, e per l’altra di mezzo Coti* co, e sempre duri di Midollo. E dovendo pure il tutto essere macellato nelle Pubbliche Beccarie al Ponte Nuovo, e non essere vendute, nè esposte alli soliti Posti, se prima non vengano fatte le competenti visite, e riconoscimenti dalli Offici suddetti, e ciò oltre gli altri patti, che saranno convenuti riguardo al solito affitto delle pubbliche Beccarie, e sotto l’osservanza delle Leggi ^fritte, e discipline , che correvano all’ Epoca primo Gennaio 1796. Verona li 10 Marzo 1798. À a 2 SPIE- I