X i-7* X solo dal taglio, ma anche dall’asporto de' Legni tagliati ; portando però all’ Ufficio Centrale delle Pubbliche Finanze le Copie autentiche dei contratti , e Carte tutte di pretesa autorizzazione per li dovuti esami, e per le competenti deliberazioni. 3. Che in essi Boschi non s’introducano Animali al pascolo, onde dal loro morso, e calpestio non restino pregiudicate le Piante ancora tenere e consumati li foraggi che si nutriscono massime nei Boschi pubblici i 4. Che incombendo a Degani, Meriga, e Custodi de’ Boschi di vegliare attentamente alla loro preservazione , debba cadauno di essi nelle proprie pertinenze prestarsi all’ esatto adempimento di questo esenziale dovere, rassegnando di volta in volta all’Uffizio Ceni trale delle Pubbliche Finanze, o a chi potesse in seguito venir delegato , la notizia dei danni, che venissero inferiti , e del no* me , cognome, e luogo dei Contraffattori i per le dovute correzioni,. ed amende a te-1 nor delle Leggi. 5. Che sara severamente punito ogni De-gano, Meriga, e Custode, qualora per altra via y e non col loro mezzo , si venisse di rilevare qualche danno, o contrafazione alle Leggi in qualunque Bosco pubblico, e privato . Tali essendo le provvidenze provisorie, che si crediamo in debito di emanare nei