X 2oS )( VENEZIA 17. Marzo 1798. JHJSsendo corrispondente alli giusti riguardi d’interesse del Regio Erario , che sia senza ritardo repristinata ne’suoi diritti la Finanza de’Sali, e tolti quindi di mezzo tutti quei disordini, che ebbero luogo in questi ultimi tempi, si trova necessario di prescrivere, ed ordinare quanto segue. Sono richiamate all’ intiera loro esecuzione le Leggi, Discipline, e Tariffe, che nel proposito erano nell’anno 1796. state prescritte non solo verso li Corpi, ed Arti obbligate a’ consumi, che contro li Contrabbandieri di tal genere . Resta inibita qualunque introduzione di Sa<* le Forestiere in tutte queste Provincie Suddite di Sua Maestà Imperiale, e vietato a qualsivoglia Persona di prendere alcuna ingerenza , o di vendere, o di eseguire verun commercio di questo genere sotto le pene dalle Leggi fissate. Le vendite del Sale potranno essese effettuate in quei Luoghi, e da.quelle Persone soltanto che fossero autorizzate dal Regio tAmministratore de’Sali Co: Giulio Savor-gnan ; ben inteso che siano conservate per le medesime gli antichi metodi, e discipline. Nessuno potrà usare altro sale, che quel- lo ' 1