X 9S )( condizione esser si voglia tanto in questa Città, che nella Provincia, come pure a ca-daun Ordine Ecclesiastico il seminare , o piantare Tabacchi, o sia Erba Regina nè in poca , nè in molta quantità, nè quelli, o quella coltivare nei loro Terrenni, Orti, Brolli, o Giardiai sotto le pene più severe, eh’ errano in . vigor di osservanza all5 Epoca primo Gennaio 1796.; ed in quanto poi a quelli, che credessero di avere Privilegi speciali di poter farne la semina, o piantagione , potranno presentarli per esser rassegnati alle Sovrane Deliberazioni. X, Restano incaricati li rispettivi Governatori dei Comuni tutti di questa Provincia ad invigilare , perchè non succedino piantagioni, o semine di Tabacchi, o sia Erba Regina nei luoghi in qualunque modo ad essi soggetti , partecipando qualunque trasgressione per quei castighi, che sono comminati in tale rapporto. XI. Non potranno li Religiosi Superiori di qualunque Ordine dar ricovero nei loro Recinti alli Contrabbandieri, nè permettere in quelli l’introduzione di qualunque quantità di Tabacchi , nè in foglia, nè pesti , come neppure la manipolazione ai quelli , eccitandosi il loro zelo ad invigilare ad oggetto, che ne5 loro sacri Recinti non sia inferito alcun danno al Pubblico Imperiai Patrimonio. XII,