X 79 X felici conseguenze , e sopra tutto la tanto ora necessaria esemplarità di costume . III. Onde allontanare qualunque distrazione, o pretesto , che potesse impedire l’attento esercizio dei doveri religiosi resta pre^ scritto, che ne’giorni Festivi abbiano ad essere assolutamente chiuse le Botteghe , vietando ogni lavoro, e così li carreggi, e macinature ; dovendosi astenere ognuno* dal praticare rumori vicino alle Chiese, e sopratutto nel tempo , che si esercitano le Sacre Funzioni, e segnatamente nel tempo che s* insegna la Dottrina Cristiana , dovendo in particoiar modo esigere ubbidienza , e rispetto li Sacerdoti cosi Secolari , che Regolari y quali deggiono essere riguardati come Ministri del Santuario, e perciò insigniti di un distinta carattere , in pena , mancando al presente Articolo , riservata all* Autorità della Commissione di Polizia, la di cui prudenza sapra dirigersi a norma delle circostanze , e della gravita delle trasgressioni. IV. Resta risolutamente vietato a chi si sia qualunque giuoco nelle Piazze vicine alle Chiese, così nelle strade contigue ai Monasteri di Monache , e specialmente nell© Piazze di Sant’ Andrea, San Giovanni di Riva , San Leonardo , San Vito , come pure nella Calle di San Pancrazio , ed in. quella così detta Calmaggiore. Quelli che si far**V no trasgressori di questo confando incorre-* *an-