X Ì*5 X che varrà vender Mase, non possa vender, e nemmeno tener ne5 suoi Fondachi, o Stalli, Mase secche, che non sieno di libbre dieci per cadauna almeno: mezze secche, se non saranno di libbre dodeci per lo meno, e le verdi di libbre quindici almeno per cadauna , sotto la Cominativa, se saranno trovate di diverso peso, di lire cinquanta Veronesi , applicabili giusta le Leggi, e perdita delle Mase , oltre quelle altre afflittive , che saranno credute convenienti ; proibiti assolutamente restando li cosi detti Fas-soni. Secondo. In dovuta obbedienza alle Leggi nel proposito, si comanda; che qualunque Proprietario di Legna all’ arrivo che farà una Barca, o Zatta, e prima di scaricarla ; debba provedersi della solita licenza dallo Sp. Sig. Kav. di questa Magnifica Casa de’ Mercanti, che sarà sottoscritta pure dal Nob. Sig. Vicario, in pena a chi contravenisse di perdere la Legna, che sarà il-lico distribuita alli Poveri della Città, e di Ducati dieci, da essere questi dati al basso Ministro che rilevasse tale mancanza, con penalità al medesimo, se fosse scoperto in collazione, d’ essere depennato dal suo Ministero . Terzo. Qualunque rivenditore di Legne al minuto, volendo vendere Fascine di Ro s 1 ve-