X 5J X PROCLAMA. A ix Norma delle vegliami leggi Militari vengono a ciascuna persona Civile proibite le compre di Effetti errariaii, cioè di Monture , scarpe ec. ; osservo però che alcuni si fanno lecite tali compre, e perciò mi dò la cura col presente mio Ordine d’ammonire «iascuno a voler in avvenire tralasciare tali compre sotto qualsisia pretesto avessero a succedere, nè da veruna persona sii Militare o Civile, mentre l’eccedente di questo mio Ordine non solo perderà il comperato, ma bensì verrà punito a norma delle leggi Militari soprannominate , le quali del tutto proibiscono tali negoziazioni. Verona li 17 Febbrajo 1798. BARON DE KERPEN Tenente Maresciallo. Uh