X )( tizie » eolia nomina dei Testimoni , e trattandosi di ferite senza pericolo , casi lievi 3 furti d’ ogni sorte , o altri casi fortuiti, dovranno denunziarli nel giorno susseguente al fatto , e sempre in iscritto, , con dettaglio * circostanze , e nomina di Testimoni i onde non manchino li mezzi opportuni alla corrispondente rilevazione. Anche li Medici, à Chirurghi, che dalle Leggi sono obbligati A denunciare subito le ferite coti pericolo di vita, e nel termine di giorni tre , se sono leggiere le ferite * che loro accade di medicare , dovranno ciò eseguire con giuramento , esprimendo con chiarezza il nome, e cognome della persona offesa , il sito della sua dimora , la qualità delle ferite , é dell' armi, il luogo, ed il tempo della loro esecuzione , vietata qualunque altra espressione * fuori che quella di peri3olo , o senza , non essendo permesso d’introdurre termini equivoci , o riserve parziali . Le mancanze contro le prescrizioni contenute nel prèsenteAr* ticolo saranno rigorosamente punite. ✓ XII. Scandalosa risultando, e di somnio pregiudizio ai riguardi dell’ inqùièrente Giustizia la renitenza de’Testimoni nel comparire , benché citati, ad esaminarsi , si prescrive , che ogni Testimonio debba impreteribilmente comparire da qui innanzi sulla prima citazione ; e ciò sotto la pena esprèssa nel Mandato di citazione, cui gli sarà L 2 sen--