434 TITOLO XI. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA MOBILIZZAZIONE DELLA GUARDIA CIVICA STAZIONARIA. 1 (37. In tempo di guerra ed ogni qualvolta la Guardia civica dovrà essere mobilizzata saranno osservate le seguenti norme : I. Saranno chiamali a formar parte della Guardia mobile tutti gli individui della Guardia civica attiva e della riserva compresi fra gli anni 20 e gli anni 40 compiuti. II. Questi saranno divisi in due classi. Nella prima saranno compresi quelli dai 20 anni compiuti fino ai 30. Nella seconda quelli dai 30 ai 40. ICS. La seconda classe non può essere chiamata se non quando la prima sia già mobilizzata. dG9. Un’apposita legge determinerà l’organizzazione della Guardia civica mobilizzata la quale deve concorrere alla difesa dello Stato anche contro i nemici esterni, ma non può essere impiegata fuori del territorio. 170. Allorquando la Guardia civica è mobilizzata ed unita all’esercito è subordinata al Ministero della guerra, ed è soggetta alle regole e discipline militari; in tal caso fruisce di tutti i vantaggi, diritti ed onori delle truppe. 174. Così del pari riceve il soldo e le somministrazioni in natura come i soldati dell’esercito, dal giorno in cui è posta in attività fino a quello in cui rientra nella propria Comune. Nelle riunioni delle truppe e della Guardia civica , quest’ ultima avrà la precedenza. 172. La Guardia civica non può essere mobilizzata che in forza di una legge del Governo, e solo per un tempo determinato, ^ 173. Quando avviene la mobilizzazione della Guardia civica tulli gh altri individui appartenenti a qualsiasi lista della Guardia stessa clic testano nelle città e nei comuni, sono indistintamente obbligati a prestare i servizio della Guardia civica stazionaria. TITOLO XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Fino alla formazione delle nuove matricole coi metodi contemplati dal presente Regolamento organico per la Guardia civica, sono mantenute in vigore le norme che servirono di base all’attuale provvisoria organizzazione, sia pel completamento dei ruoli di aggregazione delle compagnie, sia pel conferimento dei gradi nelle medesime; con quelle ulteriori transitorie disposizioni che valgano ad assicurare il servizio della Guardia sino alla compiuta applicazione del Regolamento medesimo. 20 maggio 4848.