424 Le Comuni però le forniscono, dietro decisione dei Consigli comunali, a quei sotto-ufficiali ed a quelle Guardie semplici che non fossero in caso di procurarsele. 91. Le armi che lo Stato ha poste a disposizione della Guardia civica, e che ad essa sarà per somministrare, avuto riguardo alla forza rispettiva dei corpi, sono proprietà inalienabile dello Stato medesimo. 92. I Capi di battaglione, do\e \e ne sono, o i Capitani delle compagnie nelle Comuni esterne della Provincia, ricevono in consegua le armi per le Guardie da essi dipendenti, e ne sono personalmente responsabili. I fucili di ogni battaglione devono essere inarcati e numerali progressivamente sul legno del calcio con punzoni che rendano la marca indelebile. 93. Le armi da taglio possono essere custodite dalle stesse Guardie. 1 fucili devono essere tenuti sempre in deposito nel luogo di riunione presso i capi di battaglione. iNelie Comuni esterne, che non formino un battaglione, presso il capitano comandante delle compagnie del Comune, i quali le dispensano temporariamente agl’individui di servizio, e pegli esereizii. 94. Ogni Guardia è responsabile dell’arma che le viene affidata, deve mantenerla in buono stato e cosi restituirla quando cessa dall’ obbligo del servizio. Le riparazioni pei guasti occasionati dal servizio, o fortuiti, stanno a carico della Comune. Quelle cagionate dall’incuria dell’individuo, stanno a di lui carico. 95. Fino a che non si possa provvedere all’armamento uniforme