47 dell Assemblea di Parigi non poteva recarsi in mezzo nel l'atto della Consulta, i cui diritti e doveri derivano da una convenzione speciale, riino-fl'ava clic, ove le trattative si iosscro condotte in modo che essa fosse interpellala a pace presso che latta, in tal caso il suo assentimento o il suo rifiuto sarebbero stali «piasi insignificanti , e specialmente il rifiuto , perchè, movendo da un corpo il «piale non ha che la forza del suo diritto, non avrebbe potuto a\crc altro elicilo che quello di una protesta. Ma il governo del re credette di persistere nel suo partito, e nella finanza e ÌNole 21 settembre, insinuando che 1 impegno suo «li concertarsi previa-mene colla Consulta nella stipulazione dei trattati restringevasi alt’obbligo di comunicarglieli prima dell clicllisa loro conclusione, soggiungeva che comunicarle nel caso concreto le basi della mediazione era lo stesso che ammetterla ad iniziare il trattalo. I n allora che la Consulta reputò necessario l’avvertire colle stampe i proprii rappresentanti che essa non conosceva punto le basi della mediazione, onde il suo silenzio non losse interpretato, nè come un’adesione, nè come un rifiuto; nella quale dichiarazione espresse a un trattola pei suasione, in cui era, che «pielle basi le sarebbero stale comunicate abbastanza in tempo, si che potesse effettivamente cd utilmente adempiere al proprio mandalo. Ciò posto, è facile comprendere con quanta sorpresa i membri della Consulta abbiano sentilo il ministro dell’interno, nella tornata della Camera dei deputali del li) corrente, affermare, in termini assai espliciti, che dal governo del re è stala accettala una mediazione, le cui basi sono5 irre trattabili, e soggiungere in appresso clic , data l’accettazione delle basi della mediazione per parte dell’Austria, la pace è fatta . e non restano più che condizioni minute onde regolare le questioni dì di debito pubblico. L evidente contrasto fra queste dichiarazioni e i termini usali dal governo del re nella sua Nota 21 settembre, dove le basi della mediazione furono qualificale come semplice iniziativa del trattato, che si sarebbe dovuto conchiudere, obbligherebbe i membri della Consulta ad elevare eccezione sopra un procedimento, onde potrebbe trovarsi lesa l’in-legrità del loro mandato. Ma, facendo di ciò ogni opportuna riserva, non possono, nella presente condizione delle cose, astenersi dal presentare al governo del re alquante considerazioni, clic vennero loro suggerite dal complesso delle dichiarazioni, fatte dal ministro dinanzi alle Camere. Non emerse da esse ben chiaramente, se, nel concertare le basi della mediazione e nell’accettarle, siasi avuto riguardo all’indipendenza, sulla quale non è possibile transigere; non emerse se siasi inteso di rispettare 11 voto dei popoli , che si sono pronunciali per la fusione , o se pure . prescindendo da questo voto, siasi inteso di ridurre la quislionc d’indi-pendenza ad una quislionc di riforme più o meno larghe, c la presente guerra, nata dall’insurrezione dei popoli, alle meschine proporzioni di IjV* ?UCIia ^ interesse territoriale, sulle conseguenze della quale si possa scuicre e scendere a parziali componimenti. E guerra questa di popoli italiani, e il modo di chiuderla deve essere conforme al voto dei popoli italiani.