422 TITOLO VI. DEI CORPI DI RISERVA. 69. Per rendere distribuito equamente fra lutti i cittadini il servizio nella Guardia civica, e per preparare nel tempo stesso una forza maggiore che possa essere chiamata sotto le armi nei casi di straordinario bisogno, sarà istituito in ogni Comune un corpo di riserva di Guardia civica. 70. Sono chiamali a far parte del Corpo di riserva gl’individui contemplali dal titolo II. articoli 15 e 16 e che vengono inscritti nelle matricole nella lista seconda come all’articolo 21. 71. Gl individui componenti la riserva sono soggetti alle discipline generali della Guardia, e sono perciò obbligati ad intervenire agli eser-cizii necessari per istruirsi nel maneggio delle anni e delle manovre militari. Quest’obbligo si limita ai giorni festivi; negli altri giorni potranno dispensarsene. 72. ISei casi di straordinario ed urgente bisogno sono chiamati sotto le armi, c considerali come appartenenti alla riserva, anche gl’ individui dell’ articolo 14, §§ a, 6, c compresi nella terza lista di cui l’art. 24. 75. Le Guardie civiche appartenenti alla riserva verranno equabilmente ripartite nelle compagnie della Guardia civica stazionaria, e dipenderanno dagli ufficiali della rispettiva compagnia a cui saranno aggregate. 74. Saranno chiamate ed obbligate per turno al servizio nei giorni festivi. 75. Nei giorni di lavoro le guardie appartenenti alla riserva potranno, richieste, prestar servigio in sostituzione di quelle della compagnia, che non potessero prestarlo personalmente. Il compenso per tale sostituzione è determinato in lire italiane 2 (due) per 24 ore, e per 12 ore in lire 1:50 (lire una e centesimi cinquanta). 76. Pel vestiario ed armamento delle Guardie appartenenti alla riservarsi provvede all’ art. 99 del titolo YI del presente Regolamento. 77. Le Guardie civiche del Corpo di riserva non potranno essere chiamate tutte in attività, se non in conseguenza di una speciale decisione dell’Autorità competente. /8. Nel caso di attivazione totale o parziale della riserva, questa deve aver luogo a seconda dei quadri già stabiliti, venendo la medesima, come si è accennato, a formar parte delle compagnie, dei battaglioni e delle legioni unitamente alla Guardia civica attiva. TITOLO VII. SERVIZIO. 7J. Il servizio della Guardia civica viene ordinato dal Comando dello stato-maggiore provinciale. 80. Possono gli ufficiali, che rappresentano il Comando dello stato-mnggiore nei Comuni di terraferma, ordinare il servizio della Guardia civica, quando sono a ciò richiesti dall’Autorità comunale.