432 diligenza del comandante in capo della provincia assistito dal capo dello Stato-maggiore, per metà di ufficiali degli Stati-maggiori dei battaglioni, uniti tutti ad un eguale numero di capitani, disposti nell’ordine sues-presso. 150. I giudici di ciascun grado, siccome le Guardie semplici, saranno successivamente scelti secondo l’ordine della loro inscrizione nella tabella. 151. Ogni ullìciale, sergente o caporale ed ogni Guardia semplice che per due volte sia condannato dal Consiglio di disciplina, ovvero una sola volta dai tribunali ordinarli, sarà cancellato dalla tabella sino a nuova nomina. d 52. Qualunque reclamo per essere reintegrato nella tabella, ovvero perchè alcuno ne sia cancellato, dovrà essere sottoposto al competente Consiglio di disciplina. PROCEDURA DEI GIUDIZII. 153. Al Consiglio di disciplina verranno rassegnati dai comandanti dei corpi tutti i rapporti, processi verbali, o reclami comprovanti i latti che possono dar luogo ad un giudicato dello stesso. 454. I reclami, i rapporti ed i processi verbali saranno diretti all’ufficiale relatore, il quale farà citare il prevenuto alla seduta prossima del Consiglio. Il segretario registrerà le carte suddette. La citazione sarà recata al domicilio dell’ imputato da un’ ordinanza addetta al Consiglio di disciplina, alla quale si presterà piena fede per là consegna. 455. I rapporti, i processi verbali o reclami comprovanti i fatti che darebbero luogo a trarre in giudizio davanti il Consiglio di disciplina il comandante della Guardia civica di un Comune, o di un battaglione, saranno consegnati all’autorità comunale, la quale per mezzo dell’amministratore governativo della provincia li farà pervenire al comandante in capo della Guardia civica della provincia stessa. 456. Questo dovrà immediatamente procedere alla convocazione del Consiglio di disciplina secondo i metodi indicati. Il presidente del Consiglio di disciplina convocherà i membri dello stesso ogni qualvolta ne sarà fatta domanda dall’ufliciale relatore , o per l’urgenza degli affari da decidersi. 457. Allora quando un membro del Consiglio di disciplina non intervenga alla seduta cui fu invitato, se non potrà giustificare l’assenza mediante valevole motivo, sarà condannato ad un’ammenda di lire cinque italiane dal Consiglio stesso, e sarà supplito da quell’ufficiale, sergente, caporale o guardia semplice che , secondo la tabella, dovrà essere chiamato immediatamente dopo di lui. 458. Il citato dovrà comparire personalmente, e potrà farsi assistere da un difensore. 459. Se il prevenuto non comparirà nel giorno e nell’ora indicai nella citazione, sarà giudicato in contumacia.