i 44 ili ristabilire l’ordine in modo, che colia sicurezza delle persone e delle proprietà avesse a ripristinarsi la pubblica confidenza, fosse riattivalo il commercio, c le famiglie godessero di quella quiete, che ha sempre mantenuta ed assicurata il governo di S. M. il nostro imperatore e re per tanta serie d’anni. « Non meno però è mio dovere di ottenere l’indennizzazione dei gravi danni pubblici e privati, sofferti a cagione della rivoluzione e della guerra, delle quali furono causa i più attivi promotori della prima, non che coloro che colla loro opera e mezzi vi hanno contribuito, tanto più che molti di loro, non curandosi del perdono clic S. M., nella non mai malleabile sua demenza, si è degnata di concedere ai ribelli suoi sudditi, perseverano a rimanere all’esterno, impiegando colà i prodotti di questo paese ad altre mene rivoluzionarie, e spingendo le classi degli operai e giornalieri di queste provincie al languore ed alla miseria, per la quale S deve essere pur mia cura di provvedere. « Avuto riflesso che i dettami dell’umanità, del diritto e dell’equità portano che l’innocente non abbia a soffrire insieme col colpevole, che il sedotto abbia trattamento più mite del seduttore, ed in ¡specie che l’onesto commerciante, il pacifico artigiano, il contadino ed il giornaliero, i quali generalmente, non per ¡spontaneo impulso, ma piuttosto cedendo ciecamente alla forza delle circostanze, presero parte ai torbidi politici, abbiano ad essere trattati con ogni possibile riguardo; « Ilo determinato che debbano essere sottoposti a contribuzione straordinaria: « 1. I membri dei cessati governi provvisorii; « 2. Quelli che ebbero parte precipua nei varii così detti Comitati; « 3. Coloro che si son posti alla testa della rivoluzione, o vi hanno concorso colla loro opera e coi loro mezzi materiali o intellettuali. « La quota della contribuzione verrà indicata nella rispettiva diffida-dazione, che sarà intimata a ciascuno degl* individui, od al loro domicilio ordinario che hanno, o che avevano al 48 marzo prossimo passato, e dovrà essere pagata alla rispettiva Cassa di guerra nel termine di sei settimane, decombili dall’intimazione di detta diffida. « Trascorso questo termine, le sostanze del tassalo verranno sottoposte a sequestrazione ed a curatore, col mezzo più opportuno, onde coi redditi delle sostanze, e colla vendita e ricavo di quest’ ultime, ottenere il pagamento della tassa inflitta; e tali sostanze si ritengono anche quelle, che ciascun contribuente avea sotto l'epoca 48 marzo prossimo passalo, senza alcun riguardo ad alienazioni od obblighi alle stesse, e che fossero avvenuti d’ allora in poi. « Colle contribuzioni verrà, seguitone il pagamento, provveduto anche al soccorso dei bisognosi, nel modo e nella quantità che verranno in seguito determinati. « RADETZKY feld-maresciallo. » La Gazzetta di Pachta (vulgo Gazzetta di Milano) nota con maligna soddisfazione che il battaglione di granatieri italiani, Ferrari, si è coni* portato molto valorosamente nella presa di Vienna.